L’incostituzionalità della seconda proroga del blocco degli sfratti

Con il nuovo “Decreto Sostegni” il Governo ha previsto una seconda proroga della sospensione degli sfratti fino al 30 settembre 2021. Tale previsione normativa ha suscitato molto fervore, avendo sollevato temporaneamente il debitore dal rischio di perdere la disponibilità dell’abitazione: in sintesi, ai creditori è stato precluso di dare impulso ai principali atti della procedura esecutiva e, in particolare, a quelli orientati alla liberazione dell’immobile.

Non si discute che l’emergenza pandemica abbia giustificato un temporaneo blocco pressoché totale dell’attività giudiziaria, comportando uno stallo delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, nonché l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili in genere. Tuttavia, la normativa d’emergenza deve avere una sua temporaneità.

Ebbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 128/2021 pubblicata il 22 giugno 2021, ha dichiarato incostituzionale l’anzidetta ulteriore sospensione dei processi esecutivi, aventi ad oggetto lo sfratto del debitore esecutato dall’abitazione. Del resto, la stessa Corte aveva ripetutamente affermato in precedenza che la garanzia – riconosciuta dall’art. 24, primo comma, Costituzione – di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende anche l’esecuzione forzata, che è diretta a rendere effettiva l’attuazione del provvedimento del giudice.

Quindi, è importante sottolineare come l’azione esecutiva rappresenti uno strumento indispensabile per l’effettività della tutela giurisdizionale perché consente al creditore di soddisfare la propria pretesa in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore (tra le molte, sentenze n. 225 del 2018). E ciò vale anche per i Proprietari immobiliari che non costituiscono una categoria privilegiata e immune dai danni causati dall’emergenza epidemiologica: per questo, i Giudici della Consulta – con la sentenza in commento che ha efficacia retroattiva – hanno ribadito che il sacrificio richiesto ai Creditori debba essere proporzionato, mediante l’introduzione di adeguati criteri selettivi, rispetto all’esigenza di proteggere il diritto alla casa dei debitori.

Articolo a curo dello Studio Legale Fivesixty srl

L’incostituzionalità della seconda proroga del blocco degli sfratti