PILLOLE LEGALI Scritto dall’avvocato Roberto Sidoti - Owner partner Five Sixty Legal
I confini della responsabilità civile del Mediatore

È nota l’importanza e la complessità della figura del Mediatore immobiliare; tuttavia, altrettanto complessa e variegata è l’area di Sua responsabilità. Infatti, il Mediatore, pur in assenza di un incarico specifico, ha il compito di individuare, ai fini della regolare conclusione dell’affare, le circostanze a lui note o comunque conoscibili relative all’immobile, unitamente al dovere di non dare informazioni inveritiere, visti gli obblighi di diligenza e di buona fede (artt. 1759 e 1746 c.c.).
Esemplificando: può assurgere a responsabilità del Mediatore anche solo la mancata informazione dell’esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata (quale ad esempio può essere la mera modifica interna di una veranda) relativa all’immobile oggetto della promessa di vendita, di cui il Mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto desumibile dal riscontro tra la descrizione dell’immobile contenuto nell’atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi. Ciò che legittimerebbe il rifiuto del promissario acquirente di non corrispondere la provvigione.
Quindi, come evidenziato anche da recente giurisprudenza (Corte d’Appello di Lecce n. 214/2021) tra gli obblighi dell’Agente vi è, anzitutto, quello di informare in modo chiaro il Cliente di tutte le caratteristiche dell’immobile da lui mediato, evitando così di incorrere in una responsabilità professionale con conseguente perdita del diritto alla provvigione.

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